A norma dell' art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , le indennita' di cui all' art. 907 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , concorrono a formare il reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare.
A norma dell' art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati dal sostituto d'imposta e' inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza delle relative ritenute.