Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 aprile 1978
Art. 6.
A norma dell' art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , le indennita' di cui all' art. 907 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , concorrono a formare il reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare.
A norma dell' art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati dal sostituto d'imposta e' inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza delle relative ritenute.
Entrata in vigore il 28 aprile 1978
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