Articolo 16 del Decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76
Articolo 15Articolo 17
Decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76
Articolo 16 del Decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76
Versione 14 marzo 1991
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Versione 13 maggio 1991
Art. 16. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203
Entrata in vigore il 13 maggio 1991
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Giurisprudenza • 2
1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 31/12/2006, n. 2
Provvedimento: […] I Nell'udienza del 10.5.1991 la Sezione Prima Giurisdizionale dispose con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo e la rimessione per competenza territoriale a questa Sezione i ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 76/1991.
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art. 58 legge 142/90·
responsabilità amministrativa·
danno erariale·
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irretroattività·
violazione obbligo di servizio
2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 31/12/2006, n. 8
Provvedimento: […] !Con successivo atto in data 23 luglio 1991 il Vice Procuratore Generale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, !provvedeva a citare i medesimi convenuti, dinanzi a questa Sezioneff [ai sensi dell'art. 16 dei D.L. 13 marzo 1991 n° 76 convertito coni modifiche con legge 12 luglio 1991 n° 203. /Con memoria depositata il 19 novembre 1991, l'Avv. Armando' IVeneto patrocinante del Signor OL NE, premesso che Io stesso doveva difendersi solo per le censure fatte proprie dalla!
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responsabilità amministrativa·
polizze assicurative·
competenza assemblea generale·
danno erariale·
riparto di competenze·
prescrizione·
errore scusabile·
vincolo solidale·
Corte dei Conti·
valutazione equitativa
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