Articolo 17 del Regolamento generale delle lotterie nazionali
Articolo 16Articolo 18
Versione
26 aprile 1949
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Versione
16 febbraio 1953
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Versione
23 giugno 1956
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Versione
18 agosto 1960
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Versione
24 gennaio 1989
Art. 17.


Dall' importo dei biglietti venduti di ciascuna lotteria si deducono:
a) l'importo delle spese inerenti all'organizzazione e
all'esercizio della lotteria, sostenute direttamente dall'Amministrazione;
b) l'importo spettante all'eventuale concessionario, a titolo di compenso e rimborso spese di pubblicita' e vendita dei biglietti, nelle percentuali previste dallo art. 9 del presente regolamento;
c) un eventuale contributo a favore dell'ente organizzatore della
manifestazione cui e' collegata la lotteria, nella misura che sara' stabilita dal ((Comitato generale per i giochi)) nei limiti di non oltre il 6% sempreche' detto ente non sia stato compreso fra gli enti beneficiari della lotteria di cui all'art. 3 della legge;
d) una quota a favore del fondo di riserva di cui all'art. 23
nella misura de 11°1,50% sino a quando lo importo dei biglietti venduti al netto della percentuale spettante al venditore non superi lire 280 milioni.
Qualora sia superato tale importo sara' prelevato sull'importo
globale stesso, la quota risultante dalle seguenti aliquote:


il 2% fino a L. 300.000.000
il 2,50% fino a L. 320.000.000
il 3% fino a L. 340.000.000
il 4% fino a L. 360.000.000
il 6% fino a L. 380.000.000
il 8% fino a L. 400.000.000
il 10% oltre L. 400.000.000


Della somma residuata, il 50% costituisce la massa premi e il 50%
e' devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura indicata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all' art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722 .
L'Amministrazione, in base alle disponibilita' del fondo di
riserva ed altre idonee, eventuali garanzie, potra' determinare preventivamente, in tutto o in parte, l'ammontare dei premi.
E in facolta' dell'Amministrazione di ridurre le percentuali di
cui sopra fino al 50% del loro ammontare qualora l'incasso delle lotterie e la disponibilita' del fondo di riserva rendano opportuna e possibile tale riduzione.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1989
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