ARTICOLO 16
Gestione del traffico aereo
Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti si conformano alle disposizioni della legislazione sulle sicurezza aerea specificata nell'allegato III, parte B del presente accordo, alle condizioni fissate di seguito.
Le parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo al fine di estendere il "cielo unico europeo" alla Georgia, e rafforzare cosi' le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, ottimizzare la capacita', ridurre al minimo i ritardi e migliorare l'efficienza ambientale. A tal fine la Georgia partecipa come osservatore ai lavori del comitato per il cielo unico a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Spetta al comitato misto monitorare e agevolare la cooperazione nel settore della gestione del traffico aereo.
3. Al fine di facilitare l'applicazione della normativa sul cielo unico europeo nei rispettivi territori:
a) la Georgia adotta le misure necessarie ad adeguare le sue strutture istituzionali di gestione del traffico aereo al cielo unico europeo, in particolare garantendo che gli appositi organismi nazionali di controllo siano indipendenti almeno a livello funzionale dai prestatori di servizi di navigazione aerea; e
b) l'Unione europea associa la Georgia alle pertinenti iniziative di carattere operativo nei settori dei servizi di navigazione aerea, spazio aereo e interoperabilita' cui ha dato origine il cielo unico europeo, particolarmente coinvolgendo sin dalle fasi iniziali la Georgia nel lavoro di istituzione di blocchi funzionali di spazio aereo o istituendo un adeguato coordinamento sul SESAR.
Gestione del traffico aereo
Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti si conformano alle disposizioni della legislazione sulle sicurezza aerea specificata nell'allegato III, parte B del presente accordo, alle condizioni fissate di seguito.
Le parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo al fine di estendere il "cielo unico europeo" alla Georgia, e rafforzare cosi' le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, ottimizzare la capacita', ridurre al minimo i ritardi e migliorare l'efficienza ambientale. A tal fine la Georgia partecipa come osservatore ai lavori del comitato per il cielo unico a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Spetta al comitato misto monitorare e agevolare la cooperazione nel settore della gestione del traffico aereo.
3. Al fine di facilitare l'applicazione della normativa sul cielo unico europeo nei rispettivi territori:
a) la Georgia adotta le misure necessarie ad adeguare le sue strutture istituzionali di gestione del traffico aereo al cielo unico europeo, in particolare garantendo che gli appositi organismi nazionali di controllo siano indipendenti almeno a livello funzionale dai prestatori di servizi di navigazione aerea; e
b) l'Unione europea associa la Georgia alle pertinenti iniziative di carattere operativo nei settori dei servizi di navigazione aerea, spazio aereo e interoperabilita' cui ha dato origine il cielo unico europeo, particolarmente coinvolgendo sin dalle fasi iniziali la Georgia nel lavoro di istituzione di blocchi funzionali di spazio aereo o istituendo un adeguato coordinamento sul SESAR.