Articolo 6 - Accordo della Legge 1 febbraio 2012, n. 7
Articolo 5Articolo 7
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17 febbraio 2012
ARTICOLO 6

Investimenti

Fatto salvo il rispetto dell'articolo 3 (Autorizzazione) e dell'articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni) del presente accordo, la proprieta' della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di un vettore aereo della Georgia da parte di uno Stato membro o dei loro cittadini, o di un vettore aereo dell'Unione europea da parte della Georgia ho dei suoi cittadini, sono autorizzate sulla base di una decisione preventiva dei comitato misto istituito dal presente accordo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 (Comitato misto) del presente accordo.
Tale decisione precisa le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti contraenti. Le disposizioni dell'articolo 22 (Comitato misto), paragrafo 8, del presente accordo non si applicano a questo tipo di decisioni.

Entrata in vigore il 17 febbraio 2012
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