ARTICOLO 14
Sicurezza aerea
Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea specificata nell'allegato III, parte C, del presente accordo, alle condizioni fissate di seguito.
Le parti cooperano per garantire l'applicazione da parte della Georgia della legislazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, la Georgia partecipera' in veste di osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
Le parti dispongono affinche' gli aeromobili registrati in una parte e sospetti di inadempimento delle norme internazionali in materia di sicurezza aerea stabilite a norma della Convenzione, che atterrano in aeroporti aperti al traffico aereo internazionale nel territorio dell'altra parte, siano soggetti ad ispezioni a terra da parte delle competenti autorita' di tale altra parte, sia a bordo dell'aeromobile che intorno ad esso, intese a controllare tanto la validita' dei documenti relativi all'aeromobile e all'equipaggio quanto lo stato apparente dell'aeromobile e delle sue apparecchiature.
Le autorita' competenti di una parte possono chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni in merito alle norme di sicurezza osservate dall'altra parte.
5. Le autorita' competenti di una parte adottano tutte le misure opportune e immediate qualora accertino che un aeromobile, un prodotto o un'operazione possono:
a) non soddisfare le norme minime stabilite in conformita' della Convenzione o della normativa specificata nell'allegato III, parte C, del presente accordo, secondo il caso,
b) dare adito a gravi preoccupazioni, a seguito di un'ispezione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in merito alla non conformita' dell'aeromobile o del funzionamento dell'aeromobile con le norme minime stabilite in conformita' della Convenzione o della normativa specificata nell'allegato III, parte C, del presente accordo, secondo il caso, o
c) dare adito a gravi preoccupazioni in merito all'assenza di un'effettiva manutenzione e gestione delle norme minime stabilite in conformita' della Convenzione o della normativa specificata all'allegato III, parte C, del presente accordo, secondo il caso.
Nei casi in cui intervengono a norma del paragrafo 5, le autorita' competenti di una parte ne informano sollecitamente le autorita' competenti dell'altra parte, giustificando la propria iniziativa.
Qualora le misure adottate in applicazione del paragrafo 5 del presente articolo non vengano sospese anche se e' venuta a mancare la base per la loro adozione, l'una o l'altra delle parti puo' adire il comitato misto.
Sicurezza aerea
Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea specificata nell'allegato III, parte C, del presente accordo, alle condizioni fissate di seguito.
Le parti cooperano per garantire l'applicazione da parte della Georgia della legislazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, la Georgia partecipera' in veste di osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
Le parti dispongono affinche' gli aeromobili registrati in una parte e sospetti di inadempimento delle norme internazionali in materia di sicurezza aerea stabilite a norma della Convenzione, che atterrano in aeroporti aperti al traffico aereo internazionale nel territorio dell'altra parte, siano soggetti ad ispezioni a terra da parte delle competenti autorita' di tale altra parte, sia a bordo dell'aeromobile che intorno ad esso, intese a controllare tanto la validita' dei documenti relativi all'aeromobile e all'equipaggio quanto lo stato apparente dell'aeromobile e delle sue apparecchiature.
Le autorita' competenti di una parte possono chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni in merito alle norme di sicurezza osservate dall'altra parte.
5. Le autorita' competenti di una parte adottano tutte le misure opportune e immediate qualora accertino che un aeromobile, un prodotto o un'operazione possono:
a) non soddisfare le norme minime stabilite in conformita' della Convenzione o della normativa specificata nell'allegato III, parte C, del presente accordo, secondo il caso,
b) dare adito a gravi preoccupazioni, a seguito di un'ispezione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in merito alla non conformita' dell'aeromobile o del funzionamento dell'aeromobile con le norme minime stabilite in conformita' della Convenzione o della normativa specificata nell'allegato III, parte C, del presente accordo, secondo il caso, o
c) dare adito a gravi preoccupazioni in merito all'assenza di un'effettiva manutenzione e gestione delle norme minime stabilite in conformita' della Convenzione o della normativa specificata all'allegato III, parte C, del presente accordo, secondo il caso.
Nei casi in cui intervengono a norma del paragrafo 5, le autorita' competenti di una parte ne informano sollecitamente le autorita' competenti dell'altra parte, giustificando la propria iniziativa.
Qualora le misure adottate in applicazione del paragrafo 5 del presente articolo non vengano sospese anche se e' venuta a mancare la base per la loro adozione, l'una o l'altra delle parti puo' adire il comitato misto.