ARTICOLO 4
Riconoscimento reciproco di dichiarazioni regolamentari
relative all'idoneita', alla proprieta' e al controllo della compagnia aerea
Una volta ricevuta una domanda di autorizzazione da un vettore aereo di una delle parti, le autorita' competenti dell'altra parte riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneita' e/o della cittadinanza adottate dalle autorita' competenti della prima parte in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorita' competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti alle successive lettere a) e b):
a) se, una volta ricevuta una domanda di autorizzazione da un vettore aereo, o dopo la concessione di tale autorizzazione, le autorita' competenti della parte ricevente hanno motivi specifici per ritenere che, nonostante la determinazione effettuata dalle autorita' competenti dell'altra parte, non siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 (Autorizzazione) del presente accordo per la concessione degli opportuni permessi o autorizzazioni, devono prontamente informarne tali autorita', suffragando in modo plausibile la loro posizione. In tale caso ciascuna parte puo' chiedere l'avvio di consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle pertinenti autorita' competenti, e/o domandare ulteriori informazioni in relazione al problema di cui trattasi. Tali richieste devono essere soddisfatte nei tempi piu' brevi praticabili. Qualora non si pervenga a una soluzione, ciascuna parte puo' sottoporre la questione all'esame del comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 (Comitato misto) del presente accordo.
b) il presente articolo non si riferisce al riconoscimento delle determinazioni in relazione a:
- certificati o licenze di sicurezza;
- disposizioni in materia di sicurezza; oppure
- copertura assicurativa.
Riconoscimento reciproco di dichiarazioni regolamentari
relative all'idoneita', alla proprieta' e al controllo della compagnia aerea
Una volta ricevuta una domanda di autorizzazione da un vettore aereo di una delle parti, le autorita' competenti dell'altra parte riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneita' e/o della cittadinanza adottate dalle autorita' competenti della prima parte in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorita' competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti alle successive lettere a) e b):
a) se, una volta ricevuta una domanda di autorizzazione da un vettore aereo, o dopo la concessione di tale autorizzazione, le autorita' competenti della parte ricevente hanno motivi specifici per ritenere che, nonostante la determinazione effettuata dalle autorita' competenti dell'altra parte, non siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 (Autorizzazione) del presente accordo per la concessione degli opportuni permessi o autorizzazioni, devono prontamente informarne tali autorita', suffragando in modo plausibile la loro posizione. In tale caso ciascuna parte puo' chiedere l'avvio di consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle pertinenti autorita' competenti, e/o domandare ulteriori informazioni in relazione al problema di cui trattasi. Tali richieste devono essere soddisfatte nei tempi piu' brevi praticabili. Qualora non si pervenga a una soluzione, ciascuna parte puo' sottoporre la questione all'esame del comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 (Comitato misto) del presente accordo.
b) il presente articolo non si riferisce al riconoscimento delle determinazioni in relazione a:
- certificati o licenze di sicurezza;
- disposizioni in materia di sicurezza; oppure
- copertura assicurativa.