Articolo 12 - Accordo della Legge 1 febbraio 2012, n. 7
Articolo 11Articolo 13
Versione
17 febbraio 2012
ARTICOLO 12

Fissazione dei prezzi

Le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e equa concorrenza.
Le parti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati.
Le autorita' competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo, irragionevole, discriminatorio e sovvenzionato dei prezzi.

Entrata in vigore il 17 febbraio 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente