Articolo 17 - Accordo della Legge 1 febbraio 2012, n. 7
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17 febbraio 2012
ARTICOLO 17

Ambiente

Le parti riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e attuazione della politica dell'aviazione. Le parti riconoscono che e' necessario adottare misure efficaci a livello mondiale, nazionale e/o locale per ridurre al minimo gli impatti dell'aviazione civile sull'ambiente.
Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di trasporto aerei specificata nell'allegato III, parte E, del presente accordo.
Le parti riconoscono l'importanza di cooperare, nell'ambito di discussioni multilaterali, per valutare gli effetti delle attivita' di trasporto aereo sull'ambiente e per garantire che le eventuali misure adottate per attenuare tali effetti siano pienamente coerenti con gli obiettivi del presente accordo.
Nessuna disposizione del presente accordo va interpretata come una limitazione della facolta' delle competenti autorita' di una parte di adottare tutte le misure adeguate a prevenire o altrimenti affrontare il problema degli impatti ambientali del trasporto aereo, a condizione che tali misure siano conformi ai rispettivi diritti e obblighi previsti dal diritto internazionale e siano applicate senza distinzione di nazionalita'.

Entrata in vigore il 17 febbraio 2012
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