Articolo 5 - Accordo della Legge 1 febbraio 2012, n. 7
Articolo 4Articolo 6
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17 febbraio 2012
ARTICOLO 5

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni

1. Le autorita' competenti di ciascuna parte hanno il diritto di rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio o sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo appartenente all'altra parte qualora:
a) per un vettore della Georgia:
- il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attivita' in Georgia, o non sia titolare di una licenza di esercizio in conformita' alla legislazione applicabile della Georgia; oppure
- la Georgia non eserciti e non mantenga l'effettivo controllo regolamentare del vettore aereo; oppure
- salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 6 (Investimenti) del presente accordo, il vettore aereo non appartenga a, o non sia effettivamente controllato da, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, la Georgia e/o cittadini della Georgia,
b) per un vettore dell'Unione europea:
- il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o non sia titolare di una valida licenza di esercizio; oppure
- lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) non eserciti o mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo ovvero l'autorita' competente non sia chiaramente indicata; oppure
- salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 6 (Investimenti) del presente accordo, il vettore non appartenga a, e non sia effettivamente controllato da, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, gli Stati membri e/o cittadini degli Stati membri, o altri Stati di cui all'allegato IV, e/o cittadini di questi altri Stati;
c) il vettore aereo non abbia ottemperato alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui all'articolo 7 (Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari) del presente accordo; oppure
d) non vengano osservate e fatte osservare le disposizioni di cui all'articolo 14 (Sicurezza) ed all'articolo 15 (Protezione) del presente accordo; oppure
e) una parte abbia dichiarato, conformemente all'articolo 8 (Condizioni di concorrenza) del presente accordo che non sono soddisfatte le condizioni di concorrenza.
Fatte salve le misure immediate che risultino indispensabili per impedire nuove violazioni delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) del presente articolo, i diritti conferiti dal presente articolo possono essere esercitati solamente previa consultazione con le competenti autorita' dell'altra parte.
Nessuna delle parti fa uso dei diritti ad esse conferiti dal presente articolo di citare, a ai Natale,di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di uno o piu' vettori aerei delle parti sulla base del fatto che la proprieta' della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di detto vettore aereo sono detenuti da una o piu' parti del ECAA o dai loro cittadini, nella misura in cui detta parte o dette parti dell'ECAA offrano la reciprocita' di trattamento.

Entrata in vigore il 17 febbraio 2012
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