ARTICOLO 29
Applicazione provvisorie ed entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data dell'ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Ai fini di tale scambio, la Georgia consegna al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la sua nota diplomatica diretta all'Unione europea e ai suoi Stati membri, e il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea consegna alla Georgia la nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contiene la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo conformemente alle loro procedure interne o alla loro legislazione nazionale applicabile dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima nota con la quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010 in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ciascun testo facente ugualmente fede.
Applicazione provvisorie ed entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data dell'ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Ai fini di tale scambio, la Georgia consegna al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la sua nota diplomatica diretta all'Unione europea e ai suoi Stati membri, e il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea consegna alla Georgia la nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contiene la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo conformemente alle loro procedure interne o alla loro legislazione nazionale applicabile dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima nota con la quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010 in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ciascun testo facente ugualmente fede.