ARTICOLO 8
Condizioni di concorrenza
Le parti individuano come loro obiettivo comune la creazione di un ambiente equo e concorrenziale per la fornitura dei servizi aerei.
Le parti riconoscono che i vettori aerei generalmente adottano prassi genuinamente concorrenziali quando operano su base interamente commerciale e non sono sovvenzionate.
Nell'ambito di applicazione del presente accordo e fatte salve eventuali disposizioni speciali in esso contenute, e' vietata ogni discriminazione in ragione della nazionalita'.
Gli aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese nel la prestazione di servizi di trasporto aereo sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra le parti nel settore dell'aviazione.
Qualsiasi pratica contraria al presente articolo e' valutata sulla base dei criteri che derivano dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza applicabili nell'Unione europea, in particolare quelle dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea.
Se una parte rileva che nel territorio dell'altra parte esistono condizioni, in particolare dovute a un finanziamento, che potrebbero nuocere a un ambiente equo e concorrenziale dei suoi vettori, puo' trasmettere le proprie osservazioni all'altra parte. Puo' inoltre chiedere che si riunisca il comitato misto, come previsto all'articolo 22 dell'accordo (Comitato misto). Entro 30 giorni dal ricevimento di una domanda in tal senso, iniziano le consultazioni.
Il mancato raggiungimento di un accordo soddisfacente entro 30 giorni dall'inizio delle consultazioni costituisce un motivo per la parte che ne ha fatto richiesta per rifiutare, ritirare, revocare, sospendere o imporre condizioni adeguate sulle autorizzazioni del vettore aereo/dei vettori aerei coinvolti, nel rispetto dell'articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni) del presente accordo.
I provvedimentit adottati ai sensi del paragrafo 5 di cui sopra devono essere adeguati, proporzionati e limitati allo stretto necessario, per quanto riguarda la loro portata e la loro durata.
Essi devono essere esclusivamente diretti al vettore aereo o ai vettori aerei che beneficiano del finanziamento o delle condizioni di cui al presente articolo e non pregiudicano il diritto di qualsiasi parte di intervenire ai sensi dell'articolo 24 (Misure di salvaguardia) del presente accordo.
Ciascuna parte, previa notifica all'altra parte, puo' prendere contatto con i soggetti responsabili dell'altra parte, ivi comprese le amministrazioni statali, regionali e locali, per discutere di aspetti attinenti al presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti in materia di oneri di servizio pubblico nei territori delle parti.
Condizioni di concorrenza
Le parti individuano come loro obiettivo comune la creazione di un ambiente equo e concorrenziale per la fornitura dei servizi aerei.
Le parti riconoscono che i vettori aerei generalmente adottano prassi genuinamente concorrenziali quando operano su base interamente commerciale e non sono sovvenzionate.
Nell'ambito di applicazione del presente accordo e fatte salve eventuali disposizioni speciali in esso contenute, e' vietata ogni discriminazione in ragione della nazionalita'.
Gli aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese nel la prestazione di servizi di trasporto aereo sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra le parti nel settore dell'aviazione.
Qualsiasi pratica contraria al presente articolo e' valutata sulla base dei criteri che derivano dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza applicabili nell'Unione europea, in particolare quelle dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea.
Se una parte rileva che nel territorio dell'altra parte esistono condizioni, in particolare dovute a un finanziamento, che potrebbero nuocere a un ambiente equo e concorrenziale dei suoi vettori, puo' trasmettere le proprie osservazioni all'altra parte. Puo' inoltre chiedere che si riunisca il comitato misto, come previsto all'articolo 22 dell'accordo (Comitato misto). Entro 30 giorni dal ricevimento di una domanda in tal senso, iniziano le consultazioni.
Il mancato raggiungimento di un accordo soddisfacente entro 30 giorni dall'inizio delle consultazioni costituisce un motivo per la parte che ne ha fatto richiesta per rifiutare, ritirare, revocare, sospendere o imporre condizioni adeguate sulle autorizzazioni del vettore aereo/dei vettori aerei coinvolti, nel rispetto dell'articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni) del presente accordo.
I provvedimentit adottati ai sensi del paragrafo 5 di cui sopra devono essere adeguati, proporzionati e limitati allo stretto necessario, per quanto riguarda la loro portata e la loro durata.
Essi devono essere esclusivamente diretti al vettore aereo o ai vettori aerei che beneficiano del finanziamento o delle condizioni di cui al presente articolo e non pregiudicano il diritto di qualsiasi parte di intervenire ai sensi dell'articolo 24 (Misure di salvaguardia) del presente accordo.
Ciascuna parte, previa notifica all'altra parte, puo' prendere contatto con i soggetti responsabili dell'altra parte, ivi comprese le amministrazioni statali, regionali e locali, per discutere di aspetti attinenti al presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti in materia di oneri di servizio pubblico nei territori delle parti.