Articolo 17 del Decreto 18 dicembre 1998, n. 494
Articolo 16Articolo 18
Versione
5 febbraio 1999
Art. 17. Sanzioni amministrative 1. Qualora, in sede di controllo, si verifichi che il beneficiario abbia percepito aiuti mediante l'esposizione di dati e notizie falsi nella dichiarazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento o in altro atto o documento a qualunque titolo richiestogli dai competenti uffici, fatta salva l'eventuale rilevanza penale della condotta, si applica la sanzione amministrativa di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 .
2. Ove si accertino irregolarita' che possono dar luogo contestualmente alla decadenza e all'applicazione di sanzioni amministrative di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 , fermo restando l'obbligo della denuncia alla competente autorita' giudiziaria, il verbale di cui all'allegato 1, in originale o in copia autentica, dovra' essere trasmesso all'ufficio repressione frodi competente ad emettere l'ordinanza di ingiunzione con la prova dell'avvenuta contestazione immediata o della notifica degli estremi della violazione.
3. Unitamente al verbale, dovra' essere inviato alla medesima autorita' anche il rapporto prescritto dall' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , cosi' come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898 .
4. Per gli eventuali conseguenti adempimenti, copia degli atti di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovra' essere trasmessa anche all'A.I.M.A. ed al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio strutture e ufficio FEOGA - e alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche.
Note all' art. 17:
- La legge 23 dicembre 1986, n. 898 , reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo".
- Il testo dell' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), modificato dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 , e' il seguente:
"Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349 , sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407 , saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente".
Entrata in vigore il 5 febbraio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente