Art. 6. Esito dell'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento 1. Sulla base di quanto verificato in sede di accertamento finale, i beneficiari vengono inseriti negli elenchi di liquidazione per gli importi effettivamente dovuti.
2. Qualora, in sede di accertamento finale, si verifichi che la superficie rimboschita o migliorata o i chilometri di strade forestali effettivamente attuati siano inferiori a quelli previsti come misura minima da ciascun programma regionale, l'aiuto non viene concesso.
3. Qualora la superficie rimboschita e migliorata o i chilometri di strade realizzati siano inferiori a quelli ammessi, l'aiuto viene concesso e liquidato solo su quello accertato.
4. Qualora la superficie rimboschita e migliorata o i chilometri di strade realizzati risultino superiori a quelli ammessi, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie rimboschita e migliorata o dei chilometri ammessi e finanziati.
5. L'identificazione delle superfici viene eseguita sulla base di adeguata documentazione e dichiarazioni rese da un tecnico abilitato.
2. Qualora, in sede di accertamento finale, si verifichi che la superficie rimboschita o migliorata o i chilometri di strade forestali effettivamente attuati siano inferiori a quelli previsti come misura minima da ciascun programma regionale, l'aiuto non viene concesso.
3. Qualora la superficie rimboschita e migliorata o i chilometri di strade realizzati siano inferiori a quelli ammessi, l'aiuto viene concesso e liquidato solo su quello accertato.
4. Qualora la superficie rimboschita e migliorata o i chilometri di strade realizzati risultino superiori a quelli ammessi, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie rimboschita e migliorata o dei chilometri ammessi e finanziati.
5. L'identificazione delle superfici viene eseguita sulla base di adeguata documentazione e dichiarazioni rese da un tecnico abilitato.