Articolo 8 del Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153
Articolo 7Articolo 9
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18 ottobre 2024
Art. 8. Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo 1. Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui e' affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e gia' censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al primo periodo inseriscono nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonche' agli elaborati progettuali degli interventi medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli eventuali interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l'elenco, completo dei relativi codici unici di progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , e dei sistemi a essa collegati.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021, e' adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Entrata in vigore il 18 ottobre 2024
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