Art. 6.
La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in lire 150 per gli atti indicati negli articoli 15, lettera a), e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevata a L. 300.
La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in lire 150 per gli atti indicati negli articoli 15, lettera a), e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevata a L. 300.