Articolo 10 del Decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546
Articolo 9Articolo 15
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3 ottobre 1981
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3 dicembre 1981
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31 gennaio 1991
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18 agosto 1998
Art. 10.
I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni, sono cosi' fissati:
a) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione L. 64.000 ridotto a L. 32.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro L. 640;
c) per ogni modulo d'acqua ad uso potabile, igienico e simili L. 128.000;
d) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per pescicoltura L. 250.000, ridotto a L. 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
e) per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta L. 10.496. (5)
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 36 del testo unico indicato nel primo comma, nonche' le esenzioni attualmente vigenti.
Gli importi per canoni non possono essere inferiori a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.
Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni gia' versate in modo da raggiungere, ai sensi dell'art. 11 del testo unico indicato nel primo comma, almeno la meta' di una annualita' del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione. ((7)) ---------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 9 gennaio 1991, n. 9 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che: "A decorrere dal 1 gennaio 1990 e' aumentato del 30 per cento il canone annuo per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, gia' fissato dall' articolo 10, primo comma, lettera e), del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692 ." ---------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.M. 2 marzo 1998, n. 258 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui gia' fissati con l' art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692 , ed i proventi comunque dovuti relativi alle utenze di acqua pubblica, che vengono pertanto cosi' fissati:
a) per uso industriale e per pescicoltura: L. 1.500.000 per modulo d'acqua, ridotto a L. 750.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
b) per uso igienico e simile: L. 768.000 per modulo d'acqua;
c) per piccole derivazioni ad uso idroelettrico: L. 62.976 per ogni kilowatt di potenza nominale."
Lo stesso provvedimento ha altresi' disposto (con l'art. 1, comma 2) che "gli importi per detti canoni non possono essere inferiori a L. 180.000 annue."
Entrata in vigore il 18 agosto 1998
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