Articolo 17 del Decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546
Articolo 16
Versione
3 ottobre 1981
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Versione
3 dicembre 1981
Art. 17.
Le disposizioni degli articoli precedenti contenute nel titolo IV del presente decreto, con esclusione di quelle contenute ((nell'ultimo comma dell'articolo 10, nell'articolo 11 e nel secondo comma dell'articolo 16,)) si applicano ai rapporti in corso a partire dai ratei di canoni, relativi al residuo periodo di durata decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ancorche' gia' corrisposti o regolarmente liquidati alla stessa data. I soggetti interessati sono tenuti a corrispondere l'integrazione del canone entro il 31 dicembre 1981.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1981
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