Art. 17.
Le disposizioni degli articoli precedenti contenute nel titolo IV del presente decreto, con esclusione di quelle contenute ((nell'ultimo comma dell'articolo 10, nell'articolo 11 e nel secondo comma dell'articolo 16,)) si applicano ai rapporti in corso a partire dai ratei di canoni, relativi al residuo periodo di durata decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ancorche' gia' corrisposti o regolarmente liquidati alla stessa data. I soggetti interessati sono tenuti a corrispondere l'integrazione del canone entro il 31 dicembre 1981.
Le disposizioni degli articoli precedenti contenute nel titolo IV del presente decreto, con esclusione di quelle contenute ((nell'ultimo comma dell'articolo 10, nell'articolo 11 e nel secondo comma dell'articolo 16,)) si applicano ai rapporti in corso a partire dai ratei di canoni, relativi al residuo periodo di durata decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ancorche' gia' corrisposti o regolarmente liquidati alla stessa data. I soggetti interessati sono tenuti a corrispondere l'integrazione del canone entro il 31 dicembre 1981.