Articolo 18 del Decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546
Articolo 17Articolo 15 bis
Versione
3 ottobre 1981
Art. 18.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Entrata in vigore il 3 ottobre 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente