Articolo 15 del Decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546
Articolo 10Articolo 16
Versione
3 ottobre 1981
>
Versione
3 dicembre 1981
Art. 15.
Per le concessioni di demanio pubblico marittimo il canone previsto nel primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 , convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2435 , ed il limite minimo normale del canone previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, aumentati da ultimo con l' art. 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 , sono stabiliti rispettivamente in L. 240 ed in L. 400 per metro quadrato e per anno.
((Per le concessioni disciplinate mediante licenze annuali non e' richiesto il concerto interministeriale di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501. I canoni relativi alle varie specie di concessioni sono stabiliti in via generale sulla base di apposite tabelle concordate tra il capo del compartimento marittimo e l'intendente di finanza ed approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Nei casi in cui le tabelle non possono trovare applicazione ovvero, vi e' dissenso sulla misura dei canoni, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, e nell'articolo 15 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.))
Entrata in vigore il 3 dicembre 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente