Articolo 14 del Decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546
Articolo 17Articolo 15 bis
Versione
3 ottobre 1981
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Versione
3 dicembre 1981
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Versione
18 agosto 1998
Art. 14.
I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 sono aumentati di otto volte. ((7)) I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 , per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in L. 1.280 ed in L. 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonche' in L. 10 ed in L. 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale.
L'importo annuo dei canoni di cui al precedente comma non puo' essere inferiore rispettivamente a L. 10.000 ed a L. 50.000.
--------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.M. 2 marzo 1998, n. 258 ha disposto (con l'art. 7) che a decorrere dal 1 gennaio 1990 sono sestuplicati i canoni di cui al comma 1 dell'articolo 14 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 .
Entrata in vigore il 18 agosto 1998
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