Articolo 9 del Decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546
Articolo 12Articolo 10
Versione
3 ottobre 1981
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Versione
3 dicembre 1981
Art. 9.
Sono aumentati di otto volte i canoni e i proventi annui in atto dovuti in dipendenza di concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, stipulati o rilasciati in data anteriore al 1 febbraio 1962, per la utilizzazione delle seguenti categorie di beni demaniali:
1) spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi;
2) opere e terreni appartenenti al demanio pubblico militare;
3) tratturi e trazzere;
4) corsi d'acqua pubblici per le utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, per le concessioni di pesca ed acquicoltura e per le altre concessioni, licenze ed autorizzazioni, salvo quanto disposto da, successivi articoli 10, primo, secondo e terzo comma, 11, 12 e 14, primo comma;
5) pertinenze dei canali demaniali e di antico demanio, dei navigli o canali navigabili, salvo per le derivazioni d'acqua quanto disposto dal successivo articolo 13;
6) pertinenze di bonifica;
7) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 1 DICEMBRE 1981, N. 692))
8) riserve demaniali di pesca e di caccia;
9) terreni di demanio pubblico archeologico e manufatti sugli stessi realizzati;
10) beni demaniali marittimi, salvo il disposto del successivo art. 15.
I canoni e i proventi annui stabiliti nelle concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, per la utilizzazione di beni compresi nelle categorie indicate nel comma precedente, stipulati o rilasciati nei periodi dal 10 febbraio 1962 al 31 dicembre 1964, dal 1 gennaio 1965 al 31 dicembre 1969, dal 1 gennaio 1970 al 31 dicembre 1972, dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1975, dal 1 gennaio 1976 al 31 dicembre 1978 e dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1980, sono aumentati rispettivamente di sette, sei, cinque, tre, due volte della meta'.
Restano fermi i canoni e i proventi che sono dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti nei precedenti commi nonche' quelli derivanti dall'applicazione dell' art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 .
((Resta, altresi', ferma l'applicabilita' delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali o non territoriali, fino a che persista la utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.))
Entrata in vigore il 3 dicembre 1981
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