Provvedimento: […] A fondamento del gravame, la ricorrente deduceva violazione dell'art. 4 della legge n. 390 del 1991, del Dpcm 9.4.2001, della l.r. n. 7 del 2008, degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione. Infatti, Laziodisu le avrebbe solo genericamente contestato delle incongruenze nelle sue dichiarazioni, senza consentirle un'effettiva partecipazione procedimentale. Inoltre, l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'annullamento e alla revoca dei benefici concessi. Peraltro, è stato lo stesso sistema informatico ad accoglierle la domanda, rendendo scusabile l'eventuale errore in cui ella sarebbe incorsa, con conseguente non doverosità almeno delle sanzioni irrogate.
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