Articolo 4 del Decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 marzo 2002
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Versione
12 maggio 2002
Art. 4. Norma transitoria 1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data di entrata in vigore ((della legge di conversione)) del presente decreto ((. . .)) , sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Entrata in vigore il 12 maggio 2002
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