Articolo 2 del Decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 marzo 2002
>
Versione
12 maggio 2002
Art. 2. Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 1. Dopo l' articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89 , e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. (( (Gratuita' del procedimento) )) - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 e' esente dal pagamento del contributo unificato di cui all' articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 . ((Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 e' esente dalla imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario")) .
Entrata in vigore il 12 maggio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente