Articolo 8 del Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128
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7 giugno 2003
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25 febbraio 2018
Art. 8. Consiglio tecnico-scientifico 1. Il consiglio tecnico-scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione, relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell'attivita' dell'Agenzia.
Il consiglio tecnico-scientifico:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;
b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca spaziale e aerospaziale a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca spaziale e aerospaziale.
(( 2. Il consiglio tecnico-scientifico e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non piu' di sette componenti, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia, di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti e' individuato tra personalita' significative del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta ))
Entrata in vigore il 25 febbraio 2018
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