Articolo 7 del Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 giugno 2003
>
Versione
25 febbraio 2018
>
Versione
1 maggio 2022
>
Versione
30 giugno 2022
Art. 7. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione , fatti salvi i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale di cui all'articolo 21, ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'Agenzia.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera il piano triennale dell'Agenzia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il consiglio scientifico;
b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
c) delibera i regolamenti dell'agenzia;
d) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;
e) nomina il consiglio tecnico-scientifico, ((...)) ;
f) verifica i risultati dell'attivita' gestionale ed economica dell'Agenzia, previo parere del comitato di valutazione;
g) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i settori tecnico-scientifici, tenendo conto delle proposte da essi formulate;
h) delibera l'affidamento degli incarichi ai dirigenti e ai responsabili dei settori tecnici;
i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti dal regolamento di amministrazione e contabilita';
l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'Agenzia.
2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) , sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, e' composto dal presidente, designato dal ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) , e da altri sei componenti, scelti tra personalita' di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) , uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione e' definita altresi' favorendo la presenza di entrambi i sessi.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) , durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Entrata in vigore il 30 giugno 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente