Articolo 19 del Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128
Articolo 18Articolo 19 bis
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30 giugno 2022
Art. 19. P e r s o n a l e
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'A.S.I. e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6 , della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. 213)) .
3. L'A.S.I., sentito il consiglio tecnico-scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal Contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. 213)) .
Entrata in vigore il 30 giugno 2022
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