Articolo 10 del Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128
Articolo 9Articolo 11
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7 giugno 2003
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24 aprile 2008
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11 giugno 2010
Art. 10. Comitato di valutazione 1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'Agenzia, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano aerospaziale nazionale, in accordo con i criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da cinque membri esterni all'Agenzia, ivi compreso il presidente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui due, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dal Ministro della difesa ed uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'Agenzia una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca. (1) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 , ed all' articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 , e l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi". ------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 , ed all' articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 ".
Entrata in vigore il 11 giugno 2010
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