Articolo 21 - Accordo della Legge 4 marzo 1997, n. 65
Articolo 20Articolo 22
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26 marzo 1997
ARTICOLO 21
Il presente Titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata. Questi scambi sono disciplinati da un accordo a parte siglato il 5 maggio 1993 e applicato in via provvisoria dal 1 gennaio 1993.
Entrata in vigore il 26 marzo 1997