ARTICOLO 21
Il presente Titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata. Questi scambi sono disciplinati da un accordo a parte siglato il 5 maggio 1993 e applicato in via provvisoria dal 1 gennaio 1993.
Il presente Titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata. Questi scambi sono disciplinati da un accordo a parte siglato il 5 maggio 1993 e applicato in via provvisoria dal 1 gennaio 1993.