Articolo 14 - Accordo della Legge 4 marzo 1997, n. 65
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26 marzo 1997
ARTICOLO 14
Le merci originarie dell'Ucraina e della Comunita' vengono importate, rispettivamente, nella Comunita' e in Ucraina in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 18, 21 e 22 e l'allegato II del presente accordo nonche' le disposizioni degli articolo 77, 81, 244, 249 e 280 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunita'.
Entrata in vigore il 26 marzo 1997