Articolo 28 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342
Articolo 27Articolo 29
Versione
19 ottobre 1999
Art. 28. Abusiva attivita' finanziaria 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 132 t.u. e' soppresso.
Nota all'art. 28:
- Il testo dell'art. 132 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 132 (Abusiva attivita' finanziaria). - 1.
Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'art. 113 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni".
Entrata in vigore il 19 ottobre 1999
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