Art. 26. Regole generali in materia di trasparenza
delle condizioni contrattuali 1. Nell'articolo 127 t.u., dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
" 3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta e' formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106.".
Nota all'art. 26:
- Il testo dell'art. 127 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 127 (Regole generali). - 1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso piu' favorevole al cliente.
2. Le nullita' previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta e' formulata sentito 1'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106".
delle condizioni contrattuali 1. Nell'articolo 127 t.u., dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
" 3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta e' formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106.".
Nota all'art. 26:
- Il testo dell'art. 127 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 127 (Regole generali). - 1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso piu' favorevole al cliente.
2. Le nullita' previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta e' formulata sentito 1'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106".