Articolo 24 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342
Articolo 23Articolo 25
Versione
19 ottobre 1999
Art. 24. Comunicazioni periodiche alla clientela 1. Nel comma 3 dell'articolo 119 t.u. dopo le parole: "gli estratti conto" sono inserite le parole: "e le altre comunicazioni periodiche alla clientela".
2. Il comma 4 dell'articolo 119 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".
Nota all'art. 24:
- Il testo dell'art. 119 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 119 (Comunicazioni periodiche alla clientela).
- 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalita' della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".
Entrata in vigore il 19 ottobre 1999
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