Art. 5. Ammissione a socio di banca di credito cooperativo 1. Il comma 5 dell'articolo 34 t.u. e' abrogato.
2. Il comma 6 dell'articolo 34 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 6. Si applica l'articolo 30, comma 5.".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 34 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 34 (Soci). - 1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non puo' essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e' posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo e' necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuita' nel territorio di competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.
5. (Abrogato).
6. Si applica l'articolo 30, comma 5".
2. Il comma 6 dell'articolo 34 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 6. Si applica l'articolo 30, comma 5.".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 34 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 34 (Soci). - 1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non puo' essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e' posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo e' necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuita' nel territorio di competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.
5. (Abrogato).
6. Si applica l'articolo 30, comma 5".