Articolo 15 del Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129
Articolo 14Articolo 16
Versione
3 settembre 2015
Art. 15. Diritto all'informazione sul viaggio
e sui diritti dei passeggeri 1. Il vettore e l'operatore del terminale che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire ai passeggeri le informazioni sul viaggio di cui all'articolo 22 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun viaggio.
2. Il vettore, l'operatore del terminale e, se del caso, l'autorita' portuale che, nell'ambito delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui diritti dei passeggeri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero.
Entrata in vigore il 3 settembre 2015
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