Articolo 17 del Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129
Articolo 16
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3 settembre 2015
Art. 17. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 3 settembre 2015
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