Articolo 12 del Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129
Articolo 11Articolo 13
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3 settembre 2015
Art. 12. Obbligo di trasporto alternativo o rimborso 1. Il vettore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento e' soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
Entrata in vigore il 3 settembre 2015
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