Articolo 16 del Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129
Articolo 15Articolo 17
Versione
3 settembre 2015
Art. 16. Reclami 1. Il vettore e l'operatore del terminale che non istituiscono e non dispongono di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dall'articolo 24 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 25.000.
2. Il vettore e l'operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo e' accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500.
Entrata in vigore il 3 settembre 2015
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