Articolo 13 del Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129
Articolo 12Articolo 14
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3 settembre 2015
Art. 13. Informazione su cancellazioni e ritardi 1. Il vettore o l'operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo.
Entrata in vigore il 3 settembre 2015
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