Articolo 3 del Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
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Art. 3. Documenti esclusi dall'applicazione del decreto 1. ((Il presente decreto non si applica ai seguenti documenti:)) a) quelli detenuti per finalita' che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione;
((a-bis) quelli nella disponibilita' di imprese pubbliche:
1) prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale;
2) connessi ad attivita' direttamente esposte alla concorrenza e non soggette alle norme in materia di appalti;)) b) quelli nella disponibilita' delle emittenti di servizio pubblico e delle societa' da esse controllate e da altri organismi o loro societa' controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
c) quelli nella disponibilita' di istituti di istruzione ((secondaria e inferiore e, nel caso di tutti gli altri istituti di istruzione, ai documenti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del presente decreto)) ;
d) quelli nella disponibilita' di enti culturali diversi dalle biblioteche ((,comprese quelle universitarie)) , dai musei e dagli archivi;
e) quelli comunque nella disponibilita' degli organismi di cui ((alla legge 3 agosto 2007, n. 124)) ;
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96 ;
g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ((nonche' ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,)) o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989. n. 322;
h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprieta' intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 , ovvero diritti di proprieta' industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 .
h-bis) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui accesso e' disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
h-ter) parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;
((h-quater) quelli il cui accesso, ai sensi delle previsioni del regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e' escluso o limitato, ovvero risulti pregiudizievole per la tutela della vita privata e dell'integrita' degli individui, nonche' alle parti di documenti accessibili che contengono dati personali il cui riutilizzo e' stato definito per legge incompatibile con le previsioni delle suddette disposizioni normative;)) ((h-quinquies) quelli il cui accesso e' escluso o limitato per motivi di protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche definite all'articolo 2 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;
h-sexies) documenti diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-septies), nella disponibilita' di organizzazioni che svolgono attivita' di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca.)) (( 1-bis. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non possono esercitare il diritto di cui all' articolo 64-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 per impedire il riutilizzo di documenti o di limitare il riutilizzo, salvo i limiti stabiliti dal presente decreto. ))
Entrata in vigore il 15 dicembre 2021
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