Articolo 9 del Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
Articolo 8Articolo 9 bis
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1 marzo 2006
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25 luglio 2015
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15 dicembre 2021
Art. 9. (( (Strumenti di ricerca di documenti disponibili) )) (( 1. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, cui si applica il presente decreto, anche alla luce della strategia nazionale in materia di dati, pubblicano e aggiornano annualmente sui propri siti istituzionali gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo.
Individuano, inoltre, le modalita' per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente.
2. Per la ricerca di dati in formato aperto, le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, utilizzano il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, come punto di accesso unico alle serie di dati, ad eccezione dei set di dati territoriali che sono disponibili anche nel Repertorio Nazionale dei dati Territoriali.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico utilizzano le modalita' per facilitare la conservazione dei documenti disponibili per il riutilizzo secondo quanto previsto dall' articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . ))
Entrata in vigore il 15 dicembre 2021
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