Vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;)) ((Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;)) ((Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;)) 1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalita' di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico ((e delle imprese pubbliche e private, ai sensi di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater)) .
2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinche' i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalita' previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprieta' intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformita' alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, ((Capo I e)) Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , nonche' a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 .
(( 2-bis. Il presente decreto si applica ai dati della ricerca conformemente alle condizioni di cui all'articolo 9-bis.
2-ter. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera a-bis), il presente decreto disciplina, altresi', il riutilizzo dei documenti nella disponibilita' delle imprese pubbliche:
a) attive nei settori di cui agli articoli da 115 a 121 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;
b) che agiscono in qualita' di operatori di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007;
c) che agiscono in qualita' di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008;
d) che agiscono in qualita' di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/1992.
2-quater. La disciplina di cui al comma 2-ter si applica anche alle imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 e, in generale, ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse;
2-quinquies. Il presente decreto disciplina altresi' il riutilizzo dei documenti ai quali si applica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 , di recepimento della direttiva 2007/2/CE . )) 3. Il presente decreto si applica altresi' quando i documenti di cui al comma 1 sono gia' stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. E' in ogni caso assicurata la parita' di trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'articolo 11.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2015, N. 102 .