Articolo 118 del Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360
Articolo 117Articolo 119
Versione
1 ottobre 1993
Art. 118. 1. All' articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento e' emesso dal prefetto del luogo di residenza del titolare della patente stessa, nei casi previsti dall'articolo 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria.";
b) al comma 2 le parole: "In tale ipotesi," sono soppresse.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1993
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