Articolo 130 del Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360
Articolo 129Articolo 131
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1 ottobre 1993
Art. 130. 1. All' articolo 237 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilita' civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla stessa data e' abrogato l' articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 . Il contratto di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole puo' essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infraannuali, non inferiori ad un bimestre";
b) al comma 2 le parole: "sanzioni principali" sono sostituite dalle seguenti: "le sanzioni amministrative principali".
Entrata in vigore il 1 ottobre 1993
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