Articolo 107 del Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360
Articolo 106Articolo 108
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1 ottobre 1993
Art. 107. 1. All' articolo 205, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e' apportata la seguente modificazione:
a) le parole: ", con la sanzione pecuniaria," e la parola: "anche" sono soppresse.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1993
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