Articolo 32 del Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360
Articolo 31Articolo 33
Versione
1 ottobre 1993
Art. 32. 1. All' articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresi' essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilita'. Possono altresi' essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.";
c) al comma 9 le parole: "Nel regolamento sono stabilite" sono sostituite dalle seguenti: "Nei decreti di cui al comma 8 sono altresi' stabilite".
Entrata in vigore il 1 ottobre 1993
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