Articolo 94 del Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360
Articolo 93Articolo 95
Versione
1 ottobre 1993
Art. 94. 1. All' articolo 179, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e' apportata la seguente modificazione:
a) la parola: "sequestro" e' sostituita dalla seguente: "fermo".
Entrata in vigore il 1 ottobre 1993
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