Articolo 87 del Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360
Articolo 86Articolo 88
Versione
1 ottobre 1993
Art. 87. 1. All' articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' modificata come segue: "Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote";
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro i predetti limiti, e' consentito il trasporto di animali purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore.";
c) al comma 7 le parole: "di ciclomotore" sono soppresse.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1993
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