Articolo 109 del Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360
Articolo 108Articolo 110
Versione
1 ottobre 1993
Art. 109. 1. All' articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , il comma 2 e' cosi' sostituito:
"2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per cento del totale annuo, definito a norma dell' articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190 , per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556 , per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalita' di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
b) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del venti per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo.".
Entrata in vigore il 1 ottobre 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente